Lo Statuto

STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede e durata – Aderente/Socio

È costituita l’Associazione di promozione sociale, denominata Luna Dolce Emanuela Brancati APS – di seguito abbreviato in Associazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le associazioni di promozione sociale.

L’Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell’ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e ha durata illimitata.

La sede dell’Associazione è a Palermo; la variazione della stessa all’interno dello stesso comune, da parte dell’assemblea ordinaria non comporterà variazione statutaria. L’Associazione potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale ed estero.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 35 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Articolo 2
Statuto e regolamenti

L’Associazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Lo statuto si ispira ai valori fondanti espressi nella Costituzione Italiana e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Articolo 3
Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L’Associazione è un’istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L’Associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e all’associazionismo di promozione sociale. Ricorrendo l’iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione b) Associazioni di promozione sociale, l’associazione inserirà l’acronimo APS nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre potrà ulteriormente integrare la stessa con l’acronimo ETS.

Articolo 4
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall’art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 5
Attività di interesse generale e attività diverse

La mission precipua dell’Associazione è offrire un sostegno/supporto/aiuto di prossimità, concreto, sociale, sanitario e socio-sanitario, a chi scopre di avere un tumore e ai suoi familiari. L’Associazione, inoltre, si rivolge a persone in condizioni di fragilità fisica, psicologica ed economica, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’Associazione nasce dall’intuizione di Emanuela Brancati, prematuramente scomparsa a causa di un tumore e dal suo profondo desiderio di accompagnare fin dal primo momento chi dovesse ricevere una diagnosi oncologica nonché i loro familiari, per cui con la possibilità di sentirsi/trovarsi soli di fronte alla paura, alla difficoltà di orientarsi tra informazioni e terapie e alla stanchezza fisica ed emotiva che la malattia comporta, cercando di prevenire/affrontare così la perdita di speranza e il rischio di isolamento.

Scopo dell’Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall’articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell’articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • formazione universitaria e post-universitaria; (lettera g, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lettera h, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; (lettera n, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lettera q, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (lettera t, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione intende:

  • offrire un’informativa nonché percorsi educativi sulla prevenzione delle malattie su cui si può fare screening e prevenzione, delle neoplasie attenendo specialmente quelle persone a rischio che per motivi economici, sociali o culturali vivono uno stato di disagio tale da sottovalutare/ignorare/sconoscere l’importanza della prevenzione per tali patologie;
  • affermare, tutelare e rappresentare i diritti civili delle persone affette dalle malattie di cui all’oggetto sociale, in particolar modo malattie neoplastiche, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di discriminazione diretta e indiretta, che possa incidere sulla qualità di vita degli stessi soggetti e delle loro famiglie;
  • offrire servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio sanitarie, nonché curare un’attività di sensibilizzazione nell’ottica di affrontare, prevenire, superare i problemi sanitari/socio-sanitari/sociali collegati alle malattie di cui all’oggetto sociale;
  • sollecitare l’emanazione/o la corretta attuazione di norme/politiche/provvedimenti relativi alle malattie di cui all’oggetto sociale e ai diritti delle persone che ne sono colpite, nonché delle loro famiglie in modo da assicurarne la piena inclusione e partecipazione, in condizioni di pari opportunità, alla vita comunitaria;
  • promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell’azione e l’efficacia operativa tra i vari gruppi e associazioni presenti nel territorio, aventi finalità similari/analoghe;
  • favorire di fronte all’opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti relativi le patologie di cui sopra e l’eventuale emarginazione e isolamento sociale che da esse può derivare, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell’ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivarne di nuovi e per combattere e prevenire tali fenomeni;
  • organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali circa le problematiche inerenti le patologie di cui sopra, gli stati di disagio ad esse collegate;
  • aiutare, a richiesta degli aventi causa, le persone ammalate e le famiglie di questi, oltre che a domicilio, anche quando ricoverati presso ospedali, case di cura, centri diurni e notturni, nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie;
  • implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;
  • educare alla cultura della salute, della prevenzione, del volontariato, del benessere sociale, alla educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
  • supportare gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall’Associazione, in conformità delle leggi vigenti in merito;
  • collaborare e partecipare a progetti promossi da Enti pubblici e Privati, nel rispetto delle finalità dell’Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
  • incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività, con particolare attenzione all’utenza sopra specificata;
  • sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
  • promuovere, organizzare, supportare iniziative di carattere culturale, formativo/informativo, sportivo dilettantistico e ricreativo per le affette da malattie di cui all’oggetto sociale;
  • attivare e sviluppare il collegamento con associazioni ed enti nazionali e internazionali che perseguono le stesse finalità, nel rispetto della legge di Terzo Settore;
  • esercitare un ruolo di promozione e qualificazione nell’approccio interdisciplinare, ai problemi derivanti dalle patologie prese qui in esame nell’intento di sviluppare modelli per il miglioramento della qualità di vita delle persone ammalate;
  • realizzare e/o gestire strutture residenziali specifiche a favore dei malati;
  • studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;
  • aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale collegati all’oggetto sociale, ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
  • implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;
  • sostenere i diritti civili dei malati, avendo particolare riguardo ad un loro eventuale e possibile inserimento lavorativo e al superamento di disagi di carattere sociale, psicologico o materiale;
  • incoraggiare la cultura della prevenzione e dell’assunzione di stili di vita sani proteggendo le fonti energetiche del nostro pianeta;
  • sostenere la ricerca scientifica sul cancro, nonché studi di tipo epidemiologico onde valutare l’incidenza di fattori ambientali o alimentari locali sullo sviluppo del cancro;
  • sollecitare l’emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di cancro e delle loro famiglie;
  • realizzare progetti di cooperazione internazionale e progetti umanitari nazionali ed internazionali di aiuto e sostegno a medio e lungo termine nei paesi in via di sviluppo o in contesti connessi a situazioni di conflitto/svantaggio economico/sociale/culturale.

Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari.

L’Associazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con l’associazionismo di promozione sociale.

Articolo 6
Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà aderire e/o associarsi a enti o associazioni nazionali, europee, internazionali – o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L’Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

Articolo 7
Il volontario

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari saranno iscritti in un apposito registro. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8
Dipendenti e collaboratori autonomi

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

1 Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all’art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

GLI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9
Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità e le attività associative e che partecipano alle stesse con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soggetti che intendono associarsi potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella quale dovranno:

  • indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
  • la professione o l’occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all’Associazione in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
  • dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall’Assemblea.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

L’organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Membro onorario

L’assemblea dei soci ha la facoltà di nominare dei membri onorari dell’associazione, che hanno espresso la disponibilità ad accettare tale onorificenza, tra le personalità di cultura o scienza o tra persone fisiche maggiorenni che si siano comunque distinte per nobile senso di umanità, onestà, correttezza, impegno sociale e/o azioni concrete per l’Associazione o la collettività in genere, relativamente e congenialmente alla mission associativa.

I membri onorari, quando non soci, non godono dell’elettorato attivo e passivo, non versano la quota sociale, possono partecipare all’assemblea degli associati esclusivamente con diritto di parola; possono in qualunque momento presentare la propria rinuncia a tale carica esclusivamente onorifica e a titolo gratuito, di contro la stessa potrà essere revocata dall’assemblea dei soci.

Articolo 10
Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta scritta, anche non motivata.

Articolo 11
Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

  • corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall’Assemblea;
  • osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
  • contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell’Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
  • non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti l’Associazione;
  • se soci volontari: prestare l’impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 12
Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, ai sensi e a norma dell’art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

  • sono dichiarati decaduti: in caso di morte; in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza; in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l’onorabilità e il decoro dell’Associazione o che siano incompatibili con l’appartenenza a essa;
  • sono dichiarati esclusi i soci inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni; che svolgono attività contrarie agli interessi dell’Associazione; dopo l’assenza non giustificata a due sedute consecutive dell’Assemblea; che abbiano arrecato danni morali e/o materiali all’Associazione; per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua; per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L’esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che deve essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall’assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 13
Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Organi istituiti se obbligo di legge: Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 117/17); Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile.

Articolo 14
Assemblea degli associati

L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

La partecipazione dell’associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

L’Assemblea è convocata dal presidente, almeno sette giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l’ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L’assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l’identità dell’associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall’articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • b) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
  • c) approva il programma generale delle attività;
  • d) stabilisce l’ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
  • e) nomina e revoca, quando obbligatorio, l’organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • f) approva il bilancio;
  • g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • h) delibera sull’esclusione degli associati;
  • i) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • j) approva gli eventuali regolamenti interni;
  • k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15
Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell’Associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

La delibera dell’assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è valida con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

Per lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 16
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest’ultima, risponde direttamente all’assemblea la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l’Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d’urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti i consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

L’intervento in Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l’identità del consigliere che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

Tra gli altri il Consiglio Direttivo ha i seguenti principali compiti:

  • quando delegato dall’assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
  • eleggere il Vice Presidente;
  • assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
  • nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
  • formulare i programmi dell’attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • fissare le norme o i regolamenti da proporre all’assemblea per il funzionamento dell’Associazione;
  • programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall’assemblea;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall’articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.

Articolo 17
Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all’Associazione.

Articolo 18
Segretario

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede/collabora alla tenuta e all’aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all’articolo 24;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 19
Tesoriere

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 20
Servizio civile

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l’Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Articolo 21
Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22
Indicazione delle Risorse Economiche

Le associazioni di promozione sociale possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 56, 79 e 85.

L’Associazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d’uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti. Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d’inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23
Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell’assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

Articolo 24
Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 25
Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 26
Organo di controllo

L’assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l’istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27
Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall’articolo 25, l’assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ALTRI ORGANI

Articolo 28
Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex aequo et bono” e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 29
Comitato Culturale/Tecnico/Scientifico

L’assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l’istituzione di un comitato culturale/tecnico/scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Compito del Comitato Culturale/Tecnico/Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell’art. 17 d. lgs. 117/17.

Articolo 30
Logo

Il logo dell’associazione raffigura un cuore ed una luna con l’indicazione della denominazione “Luna Dolce Emanuela Brancati APS”. Il logo e la denominazione dell’associazione sono patrimonio della stessa, che se ne riserva l’uso in via esclusiva.


NORME FINALI

Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico e del Codice civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.