Dopo ore di piacevole “fatica”, siamo lieti di pubblicare il nostro statuto.
Statuto della
ASSOCIAZIONE LUNA DOLCE
EMANUELA BRANCATI ONLUS
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERAL
Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata e logo
1. E’ costituita in Palermo l’associazione denominata “Luna Dolce Emanuela Brancati” Onlus, in breve “Luna Dolce”. L’Associazione è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale avente connotazione democratica, multietnica, pluralista, ambientalista, antirazzista e non violenta, apartitica, autonoma, ed è creata nel ricordo e nella memoria di Emanuela Brancati, prematuramente scomparsa a causa di un tumore. L’Associazione è frutto del desiderio di Emanuela di sostenere gli ammalati oncologici e i loro familiari nell’affrontare ogni tipo di tumore.
2. L’associazione ha sede sociale e legale in Palermo, in via San Lorenzo, 322, e potrà usufruire di sedi e uffici secondari anche altrove.
3. L’Associazione ha durata illimitata e svolge la propria opera in ambito regionale, nazionale e internazionale.
4. Il logo dell’associazione raffigura un cuore ed una luna con l’indicazione della denominazione “Luna Dolce Emanuela Brancati” Onlus. Il logo e la denominazione dell’associazione sono patrimonio della stessa, che se ne riserva l’uso in via esclusiva.
Articolo 2 – Statuto e Regolamenti
1. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.
3. Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
4. Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto ed approvati dall’Assemblea Ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari cosi emanate dovranno essere rispettate da tutti i Soci.
TITOLO II. FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Articolo 3 – Finalità e Scopi Sociali
L’Associazione, che non ha fini di lucro, neppure indirettamente, svolge la propria attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria al fine di arrecare benefici a soggetti, soci o terzi, che si trovino in condizione di svantaggio in ragione delle proprie condizioni fisiche, psicologiche ed economico-sociali, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione, inoltre, può svolgere le attività di assistenza sanitaria, formazione ed istruzione qualora siano direttamente connesse a quella istituzionale di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché le attività accessorie per loro natura a quella istituzionale in quanto integrative della stessa, in maniera, tuttavia, che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’ente. E’, in ogni caso, fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall’art. 10 comma 1 lett. a) D.lgs 4.12.1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Più specificatamente, l’Associazione si impegna a fornire informazioni e supporto al malato e al guarito oncologico dal punto di vista medico, infermieristico, burocratico e psicologico, sociale, educativo tanto nella prima fase della malattia e quanto successivamente, per tutto il suo decorso.
Inoltre, l’associazione di impegna a:
a. sostenere la ricerca sul cancro e sulle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita dei malati e dei guariti oncologici e delle loro famiglie;
b. sensibilizzare tutti gli strati sociali a seguire stili di vita sana e ad utilizzare le fonti energetiche rispettando gli equilibri dell’ambiente;
c. promuovere iniziative che favoriscano e sostengano l’integrazione sociale e civile, la valutazione e la difesa dei diritti civili (lavoro, pensione, ecc.) dei malati di cancro e guariti oncologici e delle loro famiglie avendo riguardo delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e culturali;
Articolo 4 – Finalità specifiche
Per il raggiungimento dei propri Scopi Sociali l’Associazione si propone di:
1. assistere i malati di cancro, i guariti oncologici e le loro famiglie al fine di garantire la massima qualità di vita e dignità fornendo supporto logistico (medico, psicologico, infermieristico, burocratico, ecc.), informativo (servizi, collocazione, collegamenti con i mezzi pubblici, orari e organizzazione delle strutture sanitarie e di accoglienza presenti nel territorio, ecc.) e motivazionale ai malati e ai loro familiari;
2. creare gruppi di volontari per l’intervento diretto a favore dei malati di cancro, i guariti oncologici e le loro famiglie;
3. collaborare con associazioni, enti e gruppi di volontariato autonomo e/o collegati ai servizi pubblici e privati riconosciuti dalle leggi in materia oncologica, ambientale e culturale favorendo nuove iniziative per i malati oncologici;
4. sostenere i diritti civili dei malati, avendo particolare riguardo ad un loro eventuale e possibile inserimento lavorativo e al superamento di disagi di carattere sociale, psicologico o materiale;
5. proporre iniziative finalizzate a coinvolgere i malati, i guariti oncologici e i loro familiari nelle proprie passioni, nei propri svaghi indirizzati al miglioramento della qualità della vita;
6. fornire la formazione delle figure professionali che operano a qualsiasi livello nel settore della cura e dell’assistenza dei malati di cancro anche utilizzando enti esterni;
7. sensibilizzare cittadini ed Enti pubblici e privati su tematiche legate all’emarginazione socialenei confronti della malattia oncologica coinvolgendo familiari, guariti oncologici, medici, infermieri, psicologi, volontari e ogni genere di persone coinvolte in esperienze oncologiche o similari;
8. sostenere la ricerca scientifica sul cancro e favorire iniziative (studi, incontri, seminari, workshop, eventi, corsi di formazione o di aggiornamento) con lo scopo di curare e assistere i malati di cancro e le loro famiglie;
9. divulgare informazioni sulle cure oncologiche disponibili e fondate sul rigore medico e scientifico evidenziandone l’efficacia, gli effetti collaterali, le modalità per la corretta somministrazione, ecc., mediante attività editoriali, mostre, conferenze, convegni, dibattiti, proiezioni, acquisto di testi e altro materiale scientifico, anche in collaborazione con altre associazioni e enti pubblici e privati;
10. incoraggiare la cultura della prevenzione e dell’assunzione di stili di vita sani proteggendo le fonti energetiche del nostro pianeta;
11. costruire e mantenere una rete di comunicazione fra gli operatori socio-sanitari e con altre organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nell’assistenza al malato di cancro;
12. sostenere studi di tipo epidemiologico onde valutare l’incidenza di fattori ambientali o alimentari locali sullo sviluppo del cancro;
13. sollecitare l’emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di cancro e delle loro famiglie;
14. previo il consenso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, l’Associazione può realizzare e/o gestire strutture residenziali specifiche a favore dei malati.
Articolo 5 – Ulteriori Informazioni
Per la concreta realizzazione di tali attività l’Associazione ricercherà e promuoverà l’intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali, comunitari e internazionali che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti ed Enti di ricerca.
TITOLO III. SOCI
Articolo 6 – Ammissione
I Soci di Luna Dolce sono persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici.
I soggetti che condividono le finalità del presente statuto possono far parte dell’Associazione compilando la domanda di iscrizione e versando una quota associativa di importo non inferiore all’ammontare stabilito dall’Assemblea Ordinaria per ciascuna categoria sociale.
L’ammissione all’Associazione avviene previa delibera del Consiglio Direttivo e da diritto a ricevere la tessera di Socio e ad essere iscritti nel Registro dei Soci.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
a. dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b. mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
c. indegnità deliberata dall’Assemblea Ordinaria per aver tenuto comportamenti incompatibili con il perseguimento degli scopi sociali e con i principi che ispirano l’attività dell’associazione, nonché, per il mancato rispetto delle norme statutarie.
Tutte le prestazioni fornite dagli associati a favore delle iniziative promosse ed organizzate dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari sono a titolo gratuito e volontario.
I Soci sono suddivisi in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
Tutti i Soci hanno uguali diritti.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all’Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. I malati e guariti oncologici che intendono partecipare alle attività dell’Associazione sono Soci Ordinari e nessuna quota associativa è richiesta loro.
Sono Soci Sostenitori coloro che partecipano alla attività dell’Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.
Eccezionalmente l’Associazione riconosce la qualifica di Socio Onorario a persone fisiche che si siano distinte in ambiti vicini agli intenti dell’associazione e che vengono nominate con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annua.
Tutti i Soci hanno titolo a partecipare all’Assemblee direttamente o tramite altro Socio delegato.
Articolo 7 – Diritti dei Soci
I Soci, riuniti in assemblea, hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. Ad essi spetta, inoltre, il diritto di informazione e di controllo dell’Associazione come stabilito dalle leggi in materia e dal presente Statuto.
I Soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge e di Statuto, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con regolamento.
Articolo 8 – Doveri dei Soci
I Soci devono svolgere la propria attività senza fini di lucro.
I Soci sono tenuti a versare entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo la quota sociale annuale. L’Assemblea Ordinaria al termine di ciascun anno e comunque, non oltre i termini di approvazione del bilancio, stabilisce con propria deliberazione, previa proposta del Consiglio Direttivo, l’entità della quota sociale annuale che dovrà permettere la copertura dei costi di gestione sostenuti nell’anno trascorso, ma che non potrà mai eccedere gli eventuali limiti fissati dalla legge per il godimento delle agevolazioni fiscali.
TITOLO IV. GLI ORGANI
Articolo 9 – Indicazione degli organi
Sono organi dell’Associazione:
a. L’Assemblea dei Soci;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. I 2 Vice-Presidenti
e. Il Segretario
f. Il Tesoriere
g. Il Collegio Sindacale.
CAPO I. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10 – Composizione
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di qualunque categoria in regola con la quota sociale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente fino a due altri Soci.
Le deliberazioni della Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, devono essere rispettate da tutti i Soci.
Alle assemblee possono partecipare come uditori eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l’occasione dal Presidente.
Articolo 11 – Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento o per semplice ragione logistica, da un suo delegato tra i Soci aventi diritto al voto o da un Vicepresidente o, in subordine, da una persona eletta dall’Assemblea medesima.
Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei Soci al voto.
Articolo 12 – Convocazione
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea deve essere convocata mediante un avviso contenente l’ordine del giorno con l’elenco dei punti da trattare e può essere spedito, anche via e-mail, a ciascun Socio almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante pubblicazione in bollettini della Associazione o sul sito dell’Associazione stessa. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo e-mail e tramite il sito dell’Associazione.
Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l’Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei Soci iscritti formuli richiesta scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.
Articolo 13 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione deve essere presente personalmente o per delega o per video conferenza, almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l’Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria, provvede a:
a. eleggere il Presidente dell’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e, ove ritenuto opportuno o richiesto per legge, i membri del Collegio Sindacale;
b. approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività dell’Associazione;
c. approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell’Associazione;
d. approvare, modificare o abrogare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell’Associazione;
e. stabilisce l’entità della quota associativa per ogni categoria dei Soci dell’Associazione;
f. escludere i Soci dall’Associazione.
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria sarà riportato nell’apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dalla/e persona/e designata/e dal Presidente a fungere da Segretario della riunione.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale redatto dell’Assemblea e di trarne copia.
Articolo 14 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sull’eventuale devoluzione del patrimonio secondo l’Articolo 20 – del presente Statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei Soci iscritti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se presente almeno 1/4 dei Soci, in terza convocazione le deliberazioni sono valide se presente almeno 1/6 dei Soci e in quarta convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è, inoltre, richiesta, nelle prime tre convocazione, la presenza di almeno 1/3 dei Soci Fondatori.
CAPO II. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15 – Composizione e Poteri
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a tredici membri, eletti dalla Assemblea Ordinaria tra i Soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario, il Tesoriere e due Vicepresidenti. Il Presidente dell’Associazione entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo. Le ulteriori e diverse cariche operative che l’Associazione vorrà istituire verranno affidate ai componenti del Consiglio Direttivo che non avessero ancora ricoperto una particolare funzione.
Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni di sorta. A tal fine il Consiglio può predisporre appositi Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, quando si renda necessario per dare concreta attuazione alle delibere assembleari, in tutte quelle circostanze in cui tale compito venga attribuito dallo Statuto, e, comunque, qualora sia necessario per garantire il buon funzionamento dell’Associazione. Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla legge, è compito del Consiglio Direttivo:
a. concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
b. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
c. deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all’attività dell’Associazione;
d. proporre l’entità della quota associativa per ogni categoria dei Soci dell’Associazione;
e. controllare i bilanci preventivo e consuntivo che sono trasmessi per l’approvazione dell’Assemblea Ordinaria entro quindici giorni;
f. fornire la relazione annuale delle attività dell’Associazione.
Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell’Associazione.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano d’età.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche tramite fax ed e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo e-mail, almeno un giorno prima della riunione.
CAPO III. IL PRESIDENTE, IL TESORIERE, IL SEGRETARIO, IL COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 16 – Il presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea tra i Soci, entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo ed assume la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Rappresenta quindi l’Associazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Previa delibera del Consiglio Direttivo può delegare le proprie funzioni ad altri membri del consiglio stesso, stipulare convenzioni e contratti, assumere i dipendenti, procedere ad acquisti, assumere obbligazioni e mutui ipotecari, effettuare qualsiasi operazione presso la Cassa Deposito e Prestiti, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo.
Il Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può altresì promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi ordine e grado, compromessi e transazioni, potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.
Egli presiede l’Assemblea e cura l’ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.
Articolo 17 – Il Segretario, il Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
a. provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
b. provvedere al disbrigo della corrispondenza;
c. essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Arbitrale e Collegio Sindacale.
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
a. predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo, e se nominato al Collegio Sindacale, entro il mese di Ottobre dell’anno precedente, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo, e se nominato al Collegio Sindacale, entro il mese di Aprile dell’anno successivo;
b. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
c. provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Articolo 18 – Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, eletti ciascuno a titolo individuale dall’Assemblea Ordinaria tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche.
L’incarico di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le delibere dell’Assemblea Ordinaria.
Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la tenuta della contabilità, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la legittimità dell’attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea; redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed a quello consuntivo, agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell’Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata da almeno 10 soci. Esso può partecipare alle riunioni dell’Assemblea Ordinaria e del Consiglio Direttivo per dar conto della propria attività e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Articolo 19 – Il Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale dirime qualsiasi controversia sorta per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi e i Soci ovvero tra i Soci, ed è composto da tre arbitri. La decisione del Collegio Arbitrale è inappellabile.
Gli Arbitri giudicano “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell’Associazione. Per gli Arbitri non è prevista alcuna remunerazione per l’attività espletata.
TITOLO V. PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo patrimoniale. Il Fondo patrimoniale è costituito dalle quote associative, dalle somme destinate all’acquisto di beni immobili che non sono soggetti ad ammortamento annuale e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. E’ altresì costituito dai contributi dei Soci e da tutte le altre somme pervenute all’associazione. Il Fondo patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell’Associazione.
L’Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:
a. quote associative dei Soci che risulteranno sempre inferiori ai limiti fissati dalla legge per il godimento delle connesse agevolazioni fiscali;
b. contributi annuali e straordinari dei Soci quando deliberati;
c. contributi di privati;
d. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciale.
L’Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
L’Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli art. 2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell’attività dell’Associazione ed i beni ricevuti per donazione o lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il suo patrimonio, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità con finalità analoghe sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della legge 23/12/96 n°662.
TITOLO VI. IL BILANCIO
Articolo 22 – Bilancio preventivo e consuntivo
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell’esercizio successivo.
L’Associazione deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo per fornire il rendiconto della gestione dell’esercizio trascorso. Esso è formato dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze dalla contabilità sistematica della Associazione.
Poiché l’Associazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati a nuovo per l’utilizzo nell’attività sociale e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai Soci, nemmeno in forma indiretta. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, fatta salva la possibilità di destinazione ad altre ONLUS che, per statuto, facciano parte della medesima ed unitaria struttura dell’Associazione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.
Articolo 23 – Approvazione dei bilanci
Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione della Assemblea entro Dicembre dell’anno precedente.
I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della relativa Assemblea Ordinaria, e possono essere consultati da ogni Socio.
TITOLO VII. LE CONVENZIONI
Articolo 24 – Deliberazione e stipula delle convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa per l’Associazione alla relativa stipula.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII. DIPENDENTI E COLLABORATORI
Articolo 25 – Dipendenti e collaboratori
L’Associazione costituita quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
I rapporti tra Associazione e gli eventuali collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché dall’art.10, comma 6, lett. e, D.Lgs.460/97.
Per quanto attiene alle modalità per il rimborso delle spese autorizzate, queste saranno definite dal Consiglio Direttivo che potrà allo scopo redigere particolari Regolamenti.
TITOLO IX. COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI
Articolo 26 – Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono assunte gratuitamente dai Soci. Eventuali compensi per attività ed incarichi particolari svolti dai Soci in relazione alle cariche sociali ricoperte, sono deliberate dall’Assemblea dei Soci e non potranno mai eccedere i limiti fissati dalla legge, con particolare riferimento al disposto della lett. c) del sesto comma dell’art.10 del D.Lgs. 460/97.
Articolo 27 – Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
TITOLO X. RESPONSABILITA’
Articolo 28 – Responsabilità ed assicurazioni conseguenti
I Soci che in relazione all’attività svolta dovessero assumere particolari responsabilità o saranno soggetti a particolari rischi, saranno assicurati come previsto dalla legge.
Articolo 29 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde, con i propri beni e con il proprio Fondo di dotazione di eventuali danni a carico di terzi. L’Associazione può comunque contrarre assicurazioni per rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Articolo 30 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea Straordinaria, con una maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
TITOLO XI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali.